Responsabilità della scuola per la morte dell’alunno: la sentenza della Cassazione n. 14980/2024

Indice:

Responsabilità della scuola per morte dell’alunno

Se un alunno si ferisce a scuola ne risponde l’istituto scolastico? E in che modo?

Il caso oggetto della sentenza riguarda una bambina che mentre giocava a scuola si è scontrata con un altro alunno sbattendo forte la testa. Nell’immediato la bambina non aveva subito traumi evidenti, ma tornata a casa si scoprì avere una forte emorragia interna causata dallo scontro che l’ha portata al decesso. L’istituto scolastico quando può essere esente da colpa?

La sentenza qui in commento si sofferma sul valutare se l’istituto scolastico (e quindi anche l’insegnante) abbia gestito correttamente l’emergenza, alla luce anche del fatto che non sono imposte all’insegnante conoscenze mediche o di cura.

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Quali regole per la distribuzione dell’onere della prova?

L’aspetto più problematico nelle controversie di questo tipo è sicuramente il dimostrare il nesso di causalità su cui si fonda la richiesta di risarcimento del danno. Ottenere questa prova non è semplice e spesso anche i professionisti chiamati a fare i consulenti tecnici si trovano davanti a scelte e valutazioni molto difficili.

E’ un orientamento che si sta consolidando nella giurisprudenza di legittimità quello per cui si considera la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante di natura contrattuale e non extracontrattuale. Questa scelta apparentemente innocua nasconde in realtà importanti cambiamenti dal punto di vista pratico.

La determinazione della responsabilità dell’istituto e dell’insegnante come contrattuale, fondata cioè sul contratto tra genitori-scuola, cambia il regime della prova che non è più attribuito totalmente al danneggiato (che deve così dimostrare 1) il danno e 2) l’esistenza del nesso di causalità), ma è ripartito a metà per cui il danneggiato dovrà dimostrare il danno mentre l’istituto scolastico e l’insegnante dovranno dimostrare l’assenza di propria colpa o per causa a loro non imputabile.

La Cassazione ha infine stabilito il seguente principio di diritto: “In caso di morte dell’alunno minore, la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante per i danni da perdita del rapporto parentale ha natura contrattuale nei confronti dei genitori – che rivestono la qualità di contraenti, avendo richiesto l’iscrizione del figlio – ed extracontrattuale nei confronti dei fratelli, atteso che l’esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla loro posizione né è predicabile, in loro favore, un effetto protettivo del contratto, dovendo conseguentemente applicarsi la regola generale di cui all’art. 1372, comma 2, c.c., in virtù della quale il contratto ha efficacia solo tra le parti“.

Il testo della sentenza Cass., 28/05/2024, n. 14980

Qui di seguito il testo della sentenza 28/05/2024, n. 14980:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. RUBINO Lina – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28398/2021 R.G. proposto da
… e …, rappresentati
e difesi dall’avv. …, con domicilio digitale … – ricorrenti –
contro
A.A., B.B., C.C., D.D.,E.E., F.F. e G.G., rappresentati e difesi dall’avv. …, con domicilio digitale … – controricorrenti –
e nei confronti di
H.H. – intimata –
avverso la sentenza n. 133 del 10/9/2021 della Corte d’Appello di Trento -Sezione Distaccata di Bolzano;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3/5/2024 dal Consigliere Dott. Giovanni Fanticini;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso;
uditi i difensori e lette le memorie delle parti.
Svolgimento del processo

1. A.A. e B.B., genitori di I.I., nonché C.C., Hamza, E.E., F.F. e G.G.Be,, fratelli della predetta, convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Bolzano, la Provincia Autonoma di …, l’Istituto … e l’ insegnante H.H., chiedendo la loro condanna al risarcimento dei danni patiti iure proprio e iure hereditatis a seguito del decesso della bambina I.I., alunna della scuola primaria … del citato Istituto Comprensivo, conseguente all’ incidente scolastico verificatosi in data 29/10/2009, dagli attori ricondotto a responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti.

2. Durante la ricreazione nel cortile della scuola, mentre giocava, la bambina si scontrava con un’altra alunna e batteva violentemente il capo; la maestra H.H., impegnata nella vigilanza sulla ricreazione, si occupava immediatamente della minore, che, dopo un conato, vomitava; l’ insegnante telefonava al padre della bimba, che la prelevava alle ore 11.20 e la portava a casa; alle ore 11.30 la madre, notando che la bambina non stava bene e tendeva ad addormentarsi, chiamava la pediatra (che, però, era impegnata in visite ambulatoriali), ma riusciva a contattarla solo alle ore 12.40; su raccomandazione della pediatra, I.I. veniva portata dai genitori al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bolzano alle ore 12.53, dove i medici riscontravano un “voluminoso ematoma extradurale temporo-parietale a sinistra con rottura della meningea media (frattura post-traumatica) con impegno tronco encefalico” e sottoponevano la bambina ad un intervento chirurgico d’urgenza; ciononostante, dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di rianimazione, la bambina decedeva il 3/11/2009.

3. La Provincia Autonoma di ….  e l’Istituto Comprensivo …. si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree; nel costituirsi H.H. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree.

4. Il Tribunale di Bolzano, con la sentenza n. 838 del 20/9/2019, dichiarava la responsabilità extracontrattuale dei convenuti nella causazione del decesso di I.I., per l’ inadeguatezza del soccorso prestato (che aveva determinato l’ intempestivo ricovero e il tardivo intervento chirurgico) e li condannava al risarcimento, in favore degli attori (quali eredi e iure proprio), dei danni non patrimoniali causati, oltre alla rifusione delle spese di lite.

5. Avverso tale decisione proponevano appello la Provincia Autonoma di … e l’Istituto Comprensivo ….

6. H.H. impugnava a sua volta la predetta sentenza, chiedendone la riforma, anche nella parte in cui affermava la legittimazione passiva dell’ insegnante in contrasto con l’art. 61, comma 2, Legge n. 312 del 1980.

7. Si costituivano nel secondo grado anche gli originari attori.

8. La Corte di Appello di Trento – Sezione Distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 133 del 10/9/2021, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava il difetto di legittimazione passiva di H.H., dichiarava la responsabilità contrattuale della Provincia Autonoma di … e dell’Istituto Comprensivo … per la causazione del decesso di I.I. e condannava questi ultimi, in solido, a risarcire agli appellati i danni non patrimoniali, iure hereditatis e iure proprio, liquidandoli con la pronuncia.

9. Pare opportuno, per una migliore comprensione della decisione (in relazione alle censure formulate dai ricorrenti) riportare alcuni passaggi della motivazione della sentenza di giudice di secondo grado.

10. In ordine alla natura della responsabilità – contrattuale – riconosciuta della Provincia e dell’Istituto scolastico, la Corte d’appello spiegava: “… gli attori J.J. fondano la propria pretesa sin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado nei confronti della Provincia Autonoma di … e Istituto Comprensivo … quale datore di lavoro dell’ insegnante H.H., sulla responsabilità contrattuale, vertendo il caso in esame in ipotesi di danno da autolesione procuratosi dall’alunna in uno scontro accidentale con altra scolara, riconducibile alla violazione dell’obbligo di protezione e vigilanza e sulla concorrente responsabilità extracontrattuale per inadeguato soccorso dell’alunna. La pretesa è riproposta su tali basi anche nella comparsa di risposta in grado di appello. … Nel caso di danno arrecato dall’allievo a sé stesso, la responsabilità dell’ istituto scolastico e dell’ insegnante va ricondotta, non già nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con conseguente onere di fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì nell’ambito della responsabilità contrattuale con conseguente applicazione del regime probatorio desumibile dall’art. 1218 c.c. … il vincolo negoziale instauratosi con l’ammissione a scuola dell’allievo, comporta per l’ istituto anche l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’ incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica, obbligazione che comprende anche quella di evitare che l’allievo procuri danno a sé stesso. … Ed allora, trattandosi nella fattispecie di danno dell’allievo da autolesione, la responsabilità della scuola e dell’ insegnante ha natura contrattuale con la conseguenza, sul versante dell’onere probatorio, che colui che chiede il risarcimento dovrà provare che il danno si è verificato durante lo svolgimento del rapporto, mentre parte convenuta ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato a causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante.”.

11. Riguardo al contenuto dell’obbligo contrattuale di protezione e vigilanza assunto dagli odierni ricorrenti, la Corte territoriale affermava: “Nel caso specifico è emerso chiaramente che l’ impatto tra le due scolare in movimento è avvenuto del tutto involontariamente, senza alcun intento lesivo, non anticipato da atteggiamenti inappropriati, esuberanti o sfrenati che gli insegnanti avrebbero avuto l’obbligo di impedire. Ne discende che l’evento non poteva essere impedito dalle maestre pure presenti … Si ritiene quindi che non vi sia stata da parte dell’ insegnante inottemperanza al dovere di vigilanza sulla condotta degli scolari. … Da queste considerazioni discende che lo scontro fra le due alunne debba considerarsi fatto fortuito di cui né l’ istituto scolastico né la maestra debbono rispondere. … Questo obbligo di protezione e vigilanza nelle sue varie espressioni comprende senza dubbio anche l’obbligo di preservare l’ incolumità dell’allievo e di soccorrerlo ed assisterlo attraverso gli interventi adeguati alle circostanze del caso qualora subisca danno alla persona durante il tempo in cui fruisce del servizio scolastico. Tale obbligo di vigilanza e protezione non si esaurisce nell’ impedire che l’allievo subisca danni, ma si estende ovviamente alla fase successiva del soccorso una volta che l’alunno abbia subito danni. … occorre accertare se i convenuti-appellanti abbiano adempiuto al loro obbligo contrattuale ed abbiano quindi dimostrato che l’evento dannoso e le sue conseguenze sono stati determinati da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante …”.

12. Il giudice d’appello, poi, richiamava i risultati della consulenza tecnica disposta: “A tal fine è necessario fare riferimento alla consulenza medico legale disposta dal Primo Giudice … Il consulente d’ufficio dott. K.K. ha accertato la causa della morte in un ematoma extra durale temporo-parietale sinistro di cospicue dimensioni operato ormai in fase di impegno cerebrale “provocato dalla frattura della teca cranica e conseguentemente della arteria meningea media con stravaso ematico ed è sempre conseguenza di un traumatismo che può essere apparentemente banale”. Spiega il consulente d’ufficio che “la presenza dell’ematoma extra durale può manifestarsi a distanza di minuti o ore dal trauma dato che esso si forma piuttosto lentamente, dando una progressiva e incessante compressione sulle strutture cerebrali e manifestandosi clinicamente a distanza di tempo (che viene definito intervallo libero) con la disfunzione dell’encefalo, prima più lenta ed insidiosa perché non sempre riconoscibile, e poi, progressivamente più grave fino all’ inizio del coma e del conseguente arresto respiratorio.” Secondo il dott. K.K. i sintomi manifestati da I.I. nell’ immediatezza del trauma, ossia il pianto, il dolore, il senso transitorio di confusione e spossatezza, definiti per comune esperienza normali dopo una “testata”, senza perdita di coscienza e amnesia anterograda che generalmente identifica un trauma cranico maggiore, erano scarsi e non specifici per un ricovero, atteso che dopo i due episodi di vomito il quadro si era ricomposto. La bambina era tornata in piena autonomia in classe ed appariva tranquilla, aveva lasciato la scuola accompagnata dal padre con le proprie gambe. A quel punto, conclude il consulente d’ufficio, “mancavano tutti gli elementi sintomatologici che potevano “allarmare” sulla presenza di una potenziale complicanza intracranica”. Il fatto che nella prima ora dopo l’ incidente non si siano manifestati ulteriori nuovi sintomi, quali nuovi episodi di vomito, svenimento o stato confusionale, conduce il consulente d’ufficio a ritenere “francamente impossibile immaginare che fosse in atto una complicanza intracranica”. Al quesito , se un ricovero ospedaliero tempestivo, subito dopo lo scontro o dopo i due episodi di vomito, avrebbe
avuto la possibilità di salvare la vita a I.I. ovvero se in tal caso l’ intervento chirurgico avrebbe avuto apprezzabili e, in ogni caso, maggiori chance di riuscita il consulente d’ufficio risponde: “non vi è dubbio che se I.I. fosse stata portata precauzionalmente subito in Ospedale e sottoposta a TAC del cranio in giro di un’ora dal momento del trauma, sarebbe stato visto chiaramente l’ematoma e l’ intervento sarebbe stato eseguito in una fase di totale reversibilità dei sintomi, come accade in quei soggetti che presentano chiari sintomi immediati “allarmanti”; se solo banalmente la bambina avesse subito la lacerazione del cuoio capelluto a seguito della testata e si fosse resa necessaria una sutura della ferita medesima, l’ immediato ricovero per le cure del caso avrebbe portato all’ intervento alla comparsa dei primi sintomi che si sarebbero manifestati già dentro il nosocomio permettendo in poche decine di minuti l’ intervento”. Conclude quindi il dott. K.K. che ” i sintomi molto scarsi che I.I. ha presentato nell’ immediatezza non erano specifici per un ricovero in ospedale”, mentre i sintomi drammatici si sono presentati in rapida successione a casa. “Senza dubbio il ricovero immediato avrebbe portato ad un intervento immediato ben prima che l’ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati.” Ciò non dimeno ritiene che “sia estremamente difficile sostenere che una più attenta osservazione, un passaggio di informazioni più specifico avrebbero portato a sospettare in tempo utile e quindi a risolvere, la presenza di un ematoma, tenuto conto che a molti medici questo tipo di complicanze è molto spesso sconosciuto. Alla luce di quanto drammaticamente accaduto nelle ore
successive al trauma sembra facile poter prevedere che sarebbe accaduto; in realtà non si identificano francamente responsabilità se non un incomprensibile ritardo intercorso fra l’uscita da scuola della piccola e il suo ricovero”. Può dunque affermarsi che il consulente d’ufficio non attribuisce alcun significato sintomatologico di un ematoma al fatto che dopo lo scontro la bambina abbia avuto due episodi di vomito non accompagnati da perdita di coscienza o amnesia, pur ritenendo che ” il ricovero immediato avrebbe portato ad un intervento immediato ben prima che l’ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati”. …”.

13. Rispetto alle argomentazioni e conclusioni del C.T.U., la Corte d’appello formulava le seguenti considerazioni: “Secondo gli appellanti in presenza di sintomi molto scarsi manifestatisi nella bambina, anche se fosse stato chiamato il 118, la stessa non sarebbe stata trasportata in ospedale e nemmeno sottoposta a TAC. Il consulente d’ufficio , infatti, afferma che i sintomi molto scarsi che I.I. ha presentato nell’ immediatezza non erano specifici per un ricovero in ospedale e che nella prima ora nessun segnale era chiaramente indicativo di uno stato di emergenza … Il punto decisivo, invero, non è tanto se la situazione come appariva in quel momento al personale scolastico richiedesse un ricovero immediato, valutazione che non può competere all’ insegnante privo di competenze mediche, bensì piuttosto va verificato se fra il momento immediatamente successivo al trauma e la consegna della allieva ai genitori, la scuola abbia adempiuto all’obbligo di protezione attraverso una corretta gestione dell’emergenza. … Può quindi affermarsi che per una corretta gestione dell’emergenza sarebbe stato sufficiente contattare il 118 fornendo tutte le informazioni sulle circostanze del caso, utili alla valutazione della situazione da parte di personale medico. Non si tratta quindi di valutare la necessità o opportunità di un ricovero ospedaliero sulla base della sintomatologia riscontrata subito dopo il trauma, ma di rivolgersi ad interlocutore qualificato attraverso il 118 affinché vengano attivate le procedure di gestione dell’emergenza sotto la guida di personale medico. … Non può quindi condividersi l’assunto del consulente tecnico d’ufficio che ritiene che i sintomi drammatici si sono presentati in rapida successione a casa e che quindi se la madre avesse allertato il 118 invece di attendere una seconda telefonata alla pediatra, forse un più rapido ricovero avrebbe potuto limitare i danni; né tanto meno la conclusione che non si identificano francamente responsabilità se non un incomprensibile ritardo intercorso fra l’uscita da scuola della piccola e il suo ricovero. È, invero, lo stesso consulente d’ufficio a segnalare la insidiosità dell’ematoma extra durale proprio perché i sintomi si manifestano in un lasso di tempo variabile dai 40 minuti alle 4 ore, per cui può affermarsi che un monitoraggio attento e costante delle condizioni del soggetto consente di avvertire la comparsa dei primi sintomi, tanto più se in ambiente ospedaliero. Ed allora, è evidente che le insegnanti, probabilmente indotte in errore dai frequenti problemi di stomaco che affliggevano I.I., non hanno dato il giusto peso al fatto che dopo il trauma cranico la bambina stesse per addormentarsi, che aveva il respiro affannoso , che aveva vomitato due volte non riconoscendo tali manifestazioni come conseguenze del trauma. Non avendo le competenze mediche necessarie, dinanzi a tale quadro di trauma cranico succeduto da vomito e sonnolenza che comunque richiedeva attenzione, il personale scolastico avrebbero dovuto interpellare la centrale del 118 per farsi guidare nella valutazione dell’emergenza e nell’attuazione delle corrette procedure. Non solo tale passo necessario è stato omesso, si è mancato altresì di monitorare lo stato dell’allieva e neppure è stato allertato il genitore mettendolo al corrente del sinistro. Tali omissioni costituiscono violazione all’obbligo di protezione e vigilanza dell’allieva, mentre il fatto che I.I. dopo i due episodi di vomito non presentasse sintomi allarmanti tali da richiedere un ricovero immediato non esimeva la scuola dall’interpellare il 118 proprio perché il personale docente non dispone delle conoscenze mediche necessarie e deve quindi in caso di emergenza , e il trauma cranico, si è visto, è n’emergenza, consultare il personale medico preparato ad affrontare le emergenze. La condotta del personale scolastico è connotata da sottovalutazione della situazione. . “.

14. Sulle conseguenze della condotta del personale scolastico, il giudice d’appello riteneva sussistente il nesso causale nei termini di seguito esposti: “Priva di sostanza si palesa, poi, la doglianza relativa alla mancanza di prova circa la sopravvivenza di I.I. anche in caso di allertamento del 118. Appare evidente che una valutazione del personale medico sulla situazione di emergenza e l’attuazione dei protocolli medici attraverso un monitoraggio continuo dell’ infortunata avrebbe consentito di percepire l’ insorgenza di sintomi peggiorativi del suo stato di salute e di intervenire immediatamente. Per altro, così facendo, anche i genitori sarebbero stati sicuramente messi al corrente della situazione. È chiaro, poi, che un ricovero in ospedale avrebbe comunque consentito un’osservazione “qualificata” in ambiente medico della bambina con conseguente possibilità di immediato o quanto meno più tempestivo intervento. Come già sopra esposto, il consulente d’ufficio ha chiaramente spiegato che ” il ricovero immediato avrebbe portato ad un intervento immediato ben prima che l’ematoma provocasse i danni che si sono poi manifestati”. Va, inoltre, evidenziato che, in base agli artt. 40 e 41 c.p., un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo,
dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’ interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili (tra le molte, Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 576). Per il caso in cui, poi, un siffatto accertamento abbia ad oggetto una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell’omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd.
probabilità logica o baconiana)”.

15. La Provincia Autonoma di … e l’Istituto Comprensivo …  ricorrevano per la cassazione della suddetta sentenza, formulando quattro censure.

16. A.A. e B.B., C.C., D.D., E.E., F.F. e G.G. resistevano con un unico controricorso.

17. Non svolgeva difese nel giudizio di legittimità l’intimata H.H..

18. Le parti depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.

19. Il Pubblico Ministero, con la sua memoria e anche all’udienza, concludeva per l’ inammissibilità o, in
subordine, per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 c.c., 1223 c.c. e 2697 c.c. … con il primo motivo si censura l’ illegittima configurabilità di una responsabilità contrattuale nel rapporto tra gli appellanti e i genitori e i fratelli dell’alunna deceduta per il danno patito iure proprio, con conseguente inversione dell’onere della prova per applicazione del regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c. agli appellanti Provincia autonoma di … e Istituto Comprensivo …..”.

2. Preliminarmente, va respinta l’eccezione, sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità della censura per difetto di interesse: la Corte di merito ha univocamente accertato e dichiarato la responsabilità contrattuale dei ricorrenti nei confronti di tutti i congiunti della bambina deceduta e ha, sul punto, riformato – e così sostituito – la decisione di primo grado, che aveva ravvisato una responsabilità aquiliana.

3. Non può affermarsi, dunque, che “volendosi escludere la responsabilità contrattuale degli odierni ricorrenti verso i familiari dell’alunna, si dovrebbe comunque affermare (attraverso il potere-dovere del Giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio) la loro responsabilità extracontrattuale nei confronti dei familiari della bambina (già sostenuta dal Tribunale in primo grado) – accogliendo la relativa domanda (subordinata) -, essendo stato dimostrato il nesso causale tra condotta omissiva del personale scolastico e fatto dannoso”; difatti, l’accertamento compiuto dal giudice di prime cure sugli elementi del fatto illecito è stato sostituito da quello della Corte d’appello, che, nel configurare una responsabilità ex contractu ha espressamente illustrato le relative differenze, anche sotto il profilo probatorio (fermo restando che – come rilevato nella sentenza impugnata – la richiesta risarcitoria, anche ex art. 2043 cod. civ., è stata “riproposta su tali basi anche nella comparsa di risposta in grado di appello”).

4. Con la censura i ricorrenti non contestano la configurabilità della responsabilità contrattuale della scuola (dalla quale discende che il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre all’ istituto scolastico incombe l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola stessa, né all’ insegnante), ma sostengono che tale inquadramento giuridico si attaglia esclusivamente alla responsabilità nei confronti dell’alunna.

5. La sentenza, dunque, non è oggetto di impugnazione nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 1218 cod. civ. e il relativo regime (anche probatorio) al rapporto intercorso tra l’ istituto scolastico e I.I. e, conseguentemente, riconosciuto ai genitori e ai fratelli della bambina il risarcimento del danno da questa patito e loro trasmesso iure hereditatis; la censura attiene, invece, alla ritenuta applicabilità del citato art. 1218 cod. civ. alla responsabilità nei confronti degli originari attori per il pregiudizio subito iure proprio e al conseguente riconoscimento del risarcimento del loro danno non patrimoniale a titolo di responsabilità contrattuale. Ad avviso dei ricorrenti, è erroneo l’ impiego della medesima disposizione (e del correlato regime, anche probatorio) in relazione a due diverse tipologie di responsabilità: come nell’ambito sanitario i congiunti del paziente non possono invocare la responsabilità contrattuale in quanto estranei al rapporto negoziale con la struttura sanitaria, allo stesso modo ” il rapporto contrattuale che sorge a seguito dell’ iscrizione dell’alunno intercorre unicamente tra l’ istituto scolastico e lo scolaro, a nulla rilevando la circostanza che l’ iscrizione sia stata richiesta da uno dei genitori o da entrambi. I genitori (o uno di essi) sottoscrivono infatti la richiesta di iscrizione in nome e per conto del figlio stante la sua incapacità di agire per minore età, mentre ciò non comporta l’assunzione di alcuna obbligazione nei confronti degli stessi da parte dell’ istituzione scolastica, men che meno nei confronti dei fratelli dell’alunno.”.

6. In altre parole, secondo i ricorrenti, l’ istituzione scolastica assume l’obbligo di protezione e vigilanza, ma non nei confronti di soggetti estranei al rapporto contrattuale e, conseguentemente, è illegittima l’applicazione del medesimo regime giuridico-probatorio al danno subito dall’alunna e al pregiudizio subito dai familiari.

7. La censura è solo parzialmente fondata.

8. Occorre infatti chiarire che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso introduttivo, le obbligazioni negoziali che incombono sull’ istituto e sul singolo insegnante traggono origine,
rispettivamente, dal perfezionamento dell’ iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato (avente natura contrattuale), i quali instaurano il rapporto giuridico coi genitori – da qualificare alla stregua di “contraenti” – dei singoli alunni, quali adiecti so-lutionis causa.

9. Sul punto, si richiamano e condividono i principi espressi da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10516 del 28/04/2017, e anche da Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 32377 dell’8/11/2021: “… la responsabilità dell’ istituto scolastico e dell’ insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’ istituto, l’ instaurazione del vincolo negoziale consegue all’accoglimento della domanda di iscrizione, e, quanto al precettore, il rapporto giuridico con l’allievo sorge in forza di ‘contatto sociale’ (cfr., da ultimo, Sez. 3 Sentenza n. 3695 del 25/02/2016, Rv. 638980-01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 5067 del 03/03/2010, Rv. 611582-01; Sez. 3, Sentenza n. 24456 del 18/11/2005, Rv. 587952-01, tutte discendenti da Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27/06/2002, Rv. 555386-01). Una volta collocato sul piano sistematico l’ambito della responsabilità ascrivibile alla sfera dell’amministrazione scolastica – e dunque ricondotta alla violazione di un dovere di prestazione la ratio della tutela risarcitoria rivendicata dagli originari attori – dev’essere coerentemente ricostruita, nel quadro dei principi della responsabilità contrattuale, la connessa dimensione obbligatoria dell’ insieme dei profili di do-verosità che discendono – con riguardo, rispettivamente, all’ istituto e al singolo insegnante – dall’ iscrizione scolastica e dal contatto sociale qualificato che prelude all’ individuazione dei relativi obblighi di prestazione nei confronti dei familiari (quali contraenti) e dei singoli alunni (quali adiecti solutionis causa).”.

10. Perciò, in base alla suesposta ricostruzione giurisprudenziale, i genitori non sono rappresentanti legali del minore contraente, bensì i contraenti stessi (si precisa che non è in contrasto con tale assunto la decisione di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11751 del 15/05/2013, Rv. 626498-01, secondo cui “la domanda di iscrizione alla frequentazione di una scuola e il suo accoglimento fondano un vincolo giuridico (di natura contrattuale) tra l’allievo e l’ istituto scolastico”, sia perché la fattispecie allora esaminata si riferiva a studenti già maggiorenni, sia perché, comunque, si è puntualizzato, nella motivazione, che la prestazione contrattuale attiene all’ insegnamento “del comportamento civile e della solidarietà sociale, valori costituzionalmente protetti, e da inculcare senza il limite del raggiungimento della maggiore età dell’allievo.”).

11. Nei confronti dei genitori, pertanto, è corretta la configurazione, data dalla Corte d’appello, di una responsabilità contrattuale dell’ istituto scolastico e dell’ insegnante (fermo restando il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima ex art. 61, comma 2, della Legge n. 312 del 1980 o, come nel caso de quo, ex artt. 2, commi 8 e 9, e 3, comma 1, della L.P. Bolzano n. 16 del 2001) e tale responsabilità riguarda anche gli allievi, a cui si estendono gli effetti protettivi del contratto, il cui contenuto comprende, accanto all’obbligo principale di istruire ed educare, quello accessorio di proteggere e vigilare sull’ incolumità fisica e sulla sicurezza degli allievi, sia per fatto proprio, adottando tutte le precauzioni del caso, che di terzi, fornendo le relative indicazioni ed impartendo le conseguenti prescrizioni, e da adempiere, per il tempo in cui gli allievi fruiscono della prestazione scolastica, con la diligenza esigibile dallo status professionale rivestito.

12. Per quanto concerne i fratelli e le sorelle dell’allieva deceduta, invece, non è configurabile né una diretta partecipazione al negozio come contraenti, né l’estensione degli effetti protettivi del contratto stesso.

13. Analogamente a quanto si è statuito per le prestazioni sanitarie diverse dal contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza oppure l’accertamento (e correlativa informazione) di eventuali patologie del concepito, la cui inesatta esecuzione incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e dei familiari prossimi (in primis, il padre), poiché l’esecuzione della prestazione della struttura scolastica non incide direttamente sulla posizione dei fratelli e delle sorelle, deve ritenersi pienamente applicabile la regola generale secondo cui il contratto ha efficacia limitata alle parti (art. 1372, comma 2, cod. civ.): non è predicabile un “effetto protettivo” del contratto nei confronti di soggetti diversi dall’allievo, né identificabile una categoria “terzi protetti dal contratto” sol perché legati da stretti vincoli familiari con l’alunno.

14. Ciò non significa affatto che i fratelli e le sorelle (o altri prossimi congiunti) dell’allievo – se hanno subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli quale riflesso dell’ inadempimento della struttura scolastica (cosiddetti “danni mediati o riflessi”) – non possano agire per ottenere il ristoro di tali pregiudizi, ma l’ inadempimento degli obblighi di protezione e vigilanza può rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi sono dunque legittimati ad esperire l’azione di responsabilità extracontrattuale (peraltro, nel caso de quo spiegata e ribadita in appello), soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova (così, in relazione al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11320 del 07/04/2022 , Rv. 664513-01; in precedenza, nello stesso senso e con plurimi richiami giurisprudenziali, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n.
21404 del 26/07/2021 , in motivazione, secondo cui, in relazione alla “figura dei cd. “terzi protetti dal contratto”, … il suo campo di applicazione deve essere circoscritto – nell’ambito della responsabilità medica – al solo “sottosistema” in cui vengono in rilievo quelli che, nel modo di lingua inglese, vengono definiti come wrongful birth damages (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 8 luglio 2020, n. 14258, Rv. 658316-01), sicché al di fuori di queste ipotesi l’azione per perdita (o lesione) del rapporto parentale è di natura solo aquiliana (in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 6 marzo 2020, n. 14615, non massimata)”).

15. Non scalfisce la suesposta conclusione la statuizione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, richiamata dal Pubblico Ministero per affermare l’estensione degli effetti protettivi del contratto ai fratelli dell’allieva: affermare che “trova adeguata collocazione nella norma (art. 2059 cod.civ.) anche la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)” non significa, infatti, far discendere necessariamente il danno non patrimoniale da una responsabilità contrattuale (non è questo il dictum delle Sezioni Unite), bensì individuare il pregiudizio risarcibile nella lesione dei beni costituzionalmente protetti, i quali possono essere incisi sia da una violazione negoziale, sia da un fatto illecito.

16. Nei limiti sopra esposti, la censura è fondata e il suo accoglimento comporta la cassazione della decisione con rinvio alla Corte di merito per esaminare la domanda avanzata dai fratelli e dalle sorelle della bambina deceduta (poi reiterata in appello) e fondata sulla responsabilità extracontrattuale della Provincia Autonoma di … e dell’Istituto Comprensivo ….

17. L’accoglimento (parziale) del primo motivo determina l’assorbimento della seconda censura, avanzata in via subordinata, con cui si era affermata l’ inidoneità della motivazione della sentenza a fondare la responsabilità dei ricorrenti per il danno riconosciuto ai familiari dell’alunna, richiamando a sostegno le medesime ragioni già precedentemente dedotte.

18. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono la “violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. … con il terzo motivo si censura l’erronea applicazione del criterio causale in tema di condotta colposa omissiva, avendo la Corte d’Appello ritenuto che il mancato allertamento del 118 abbia cagionato il decesso dell’alunna con motivazione apparente in ordine al risultato in ipotesi positivo conseguente all’allertamento del 118 da parte degli insegnanti, travisando completamente il contenuto della CTU”.

19. La censura è ammissibile, perché, se è vero che anche nella responsabilità contrattuale l’accertamento del nesso di causalità costituisce un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di
legittimità, tale principio presuppone che il predetto accertamento sia sorretto da una motivazione logica, non perplessa, adeguata ed immune da errori e/o intrinseche contraddizioni.

20. Il motivo è fondato.

21. Nella sua motivazione (sopra riportata) la Corte d’appello confonde i distinti profili riguardanti gli elementi dell’ inadempimento (sui quali si dilunga per individuare, anche con plurime ripetizioni, omissioni caratterizzate da colpa) e il nesso causale tra questo e l’evento di danno (segnatamente, la morte dell’alunna), la cui sussistenza è schematicamente affermata in maniera apodittica e addirittura contraddittoria, posto che dalle spiegazioni del consulente tecnico (pure trascritte infra) è stata estrapolata soltanto una frase, avulsa da un più ampio contesto, sulla quale si è fondata la statuizione.

22. In particolare, la Corte territoriale – una volta individuati la condotta omissiva della scuola e del personale scolastico e l’evento da porre in correlazione causale con quella (cioè, la morte della bambina) – non svolge alcuna valutazione controfattuale, sostituendo la condotta doverosa a quella mancata e chiarendo se, con l’adozione di tale comportamento, la ragazzina sarebbe probabilmente (in base al noto criterio del “più probabile che non”) sopravvissuta.

23. Difatti, prescindendo dalle asserzioni del consulente sull’ insussistenza di sintomi tali da giustificare un ricovero o un esame radiologico, il giudice d’appello sostiene che l'”allertamento del 118″ (unica condotta individuata come esigibile dall’ istituto scolastico) avrebbe consentito “una valutazione del personale medico sulla situazione di emergenza e l’attuazione dei protocolli medici attraverso un monitoraggio continuo dell’ infortunata (che) avrebbe consentito di percepire l’ insorgenza di sintomi peggiorativi del suo stato di salute e di intervenire immediatamente … È chiaro, poi, che un ricovero in ospedale avrebbe comunque consentito un’osservazione “qualificata” in ambiente medico della bambina con conseguente possibilità di immediato o quanto meno più tempestivo intervento.”.

24. Con tale argomento la Corte d’appello non giunge ad affermare che la bambina sarebbe sopravvissuta (quantomeno secondo un accettabile grado di probabilità) e, anzi, il riferimento alla
“possibilità di (un) immediato o quanto meno più tempestivo intervento” – nemmeno definito come salvifico – denota un’ incertezza argomentativa che non chiarisce se il giudice di merito ha ravvisato il nesso causale tra la condotta omessa e la morte oppure – più correttamente, alla luce dei precedenti di questa Corte (tra le altre, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 26851 del 19/09/2023 ) – tra quella e la perdita della possibilità (cd. “chance”) di sopravvivenza (peraltro, risulta ex actis che gli odierni controricorrenti avevano tempestivamente domandato, sia pure in via subordinata, anche il risarcimento per la lesione della concreta ed effettiva possibilità di conseguire un esito non infausto).

25. Resta assorbito il quarto motivo con cui è stata dedotta “la nullità della sentenza per motivazione apparente in ordine all’esclusione del risarcimento nella misura limitata del danno da perdita di chance, richiesto subordinatamente dagli appellanti e dagli attori in primo grado”.

26. In conclusione, in accoglimento del primo (nei limiti suesposti) e del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo (nei limiti esposti in parte motiva) e il terzo motivo del ricorso; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento -Sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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