Lascito testamentario come si scrive un testamento olografo (art. 587 c.c.)

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Il lascito testamentario: che cosa è? (art. 587 c.c.)

E’ molto frequente che le parole che usiamo esprimano i nostri sentimenti ma producano effetti inaspettati.

Chi scrive un testamento olografo (art. 602 c.c.), cioè tutto di proprio pugno, vuol distribuire i propri beni per quando non ci sarà più e questo è il suo obiettivo.

Non immagina però che le parole possano tradire la sua volontà. Uno dei termini più frequenti nei testamenti è la parola “lascio”.

Questo termine, però, non compare nella disposizione sul testamento (art. 587 c.c.), dove si dice che con questo atto il testatore “dispone”, in tutto o in parte, dei suoi beni. Ma nemmeno la parole “disporre” serve, perché il problema è che il codice distingue tra erede e legatario, distinzione che i più ignorano.

Anche chi sa che il termine legato indica l’attribuzione di un bene specifico, ignora spesso tutte le altre conseguenze che quella distinzione comporta.

Il codice civile, inoltre, consente al giudice di valutare le parole del testamento per attribuire loro un significato che dovrebbe coincidere con la volontà del testatore (art. 588 c.c.), cui però non si può chiedere se davvero avesse voluto quella conseguenza!

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Differenze principali tra istituzione di erede e legato

Le differenze tra essere eredi o legatari sono molte, alcune particolarmente complicate, altre più facili da spiegare.

La prima è che l’erede diventa tale solo se accetta, espressamente o tacitamente (art. 470 c.c.), mentre il legatario acquista automaticamente (art. 649 c.c.) il bene oggetto di legato, potendo però rinunciare se vuole.

Se il chiamato all’eredità non accetta entro 10 anni, ad es. perché ignora che un lontano parente sia morto, perderà il diritto di accettare.

Invece il legatario è già titolare del bene o del diritto oggetto di legato, il suo acquisto non si prescrive se non accetta perché non serve accettare, al massimo lo può perdere per usucapione.

La prescrizione può riguardare il legato solo se questo abbia per oggetto un credito ed il legatario non lo incassa.

L’erede risponde dei debiti ereditari, che possono anche superare il valore di quanto riceve. Il legatario non risponde dei debiti del defunto, solo dei debiti che riguardano il bene legato e comunque entro il valore di quel bene.

Queste prime distinzioni spiegano quindi bene l’importanza di capire se ciò che si vuol lasciare con il testamento dia luogo a legato o ad istituzione di erede.

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Che cosa significa “lascio”? Istituzione di erede o di legato?

L’art. 588 c.c. considera erede chi riceva beni “a titolo universale” ed invece legatario chi riceva un bene specifico.

Poi però aggiunge che anche l’attribuzione di un bene può costituire una istituzione di erede “quando risulta” che il testatore intendesse nominare erede il designato.

Ecco allora che nemmeno la parola corretta, che sarebbe “lego a Tizio” ecc. è garanzia che si vuole escludere che sia un erede, figuriamoci quindi la sola parola “lascio”.

C’è poi da aggiungere che anche le dispute giuridiche di cui le persone normali nulla sanno aggeravano la situazione. Ad es. secondo alcune decisioni della cassazione, l’attribuzione dell’usufrutto di tutti i nostri beni non può mai dar vita ad istituzione di erede, sarebbe sempre un legato.

Secondo altre decisioni, che condivido, vale invece il contrario, si può istituire un erede con attribuzione del solo usufrutto. La questione è talmente complicata che purtroppo non può essere spiegata in poche parole.

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Quale soluzione?

Se si decide di scrivere da soli un testamento, come il codice consente, la prima regola da conoscere è che deve essere scritto tutto a penna, datato e firmato.

Se lo si scrive a computer il testamento è nullo, a meno che lo si consegni al notaio con le forme del testamento segreto.

Non servono poi formule particolari, tipo in pieno possesso delle mie facoltà mentali, parole che possono essere infatti scritte anche da uno squilibrato.

E’ invece decisivo far capire se si intende nominare qualcuno come erede o come legatario, per impedire poi una causa legata ai tanti problemi che derivano dalla distinzione.

Chi vuol nominare un legatario è bene ad es. che usi la parola “lego”, ma con alcune precisazioni perché un giudice non applichi poi la regola prevista dal secondo comma dell’art. 588 c.c. Ad es, può precisare “non voglio che tizio risponda di alcun mio debito”, parole che fanno capire che non lo si vuol nominare erede. Meglio ancora è scrivere “lego a tizio, che non voglio sia mio erede, il seguente bene”.

Sicuri del lascito testamentario?

Nel decidere quali parole usare occorre molta attenzione. Infatti se si è sicuri che a qualcuno debba spettare solo il legato, va bene scrivere che non si vuole nominarlo erede.

Però questa soluzione va bene se il legatario non sia un “legittimario”, cioè coniuge o discendenti e, in loro mancanza, ascendenti. Questi soggetti non si possono diseredare.

I legittimari possono rinunciare al legato che sostituisca la legittima e lo faranno di sicuro se il valore del legato sia inferiore alla quota di legittima.

Se si esclude che qualcuno sia erede, nominandolo legatario, questo non potrà mai subentrare agli altri eredi se questi rinuncino e non ci siano altri soggetti cui possa spettare, per sostituzione secondo la volontà del testatore o rappresentazione secondo le indicazioni della legge.

C’è il rischio che vada tutto allo Stato. Occorre quindi cautela nello scrivere da soli il testamento, più la decisione da prendere sia complessa o delicata, maggiore è l’opportunità di farsi consigliare da un esperto. In questo modo si evita di “lasciare” ai beneficiati una causa invece di una casa.

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Tutelare la propria eredità

Per evitare errori o per evitare comunque che le proprie parole vengano mal interpretate è sempre una buona regola rivolgersi a un professionista per un parere. Peraltro, il cliente è anche tutelato dall’obbligo dell’avvocato di mantenere il segreto professionale.

Abbiamo visto infatti che tra il potere di interpretazione del giudice e la difficoltà di utilizzare le parole corrette per applicare gli istituti giuridici delle successioni, la possibilità di incorrere in un errore di formulazione è molto alta.

Non solo per chi vuole scrivere il proprio testamento, ma anche per gli eredi! Scrivere bene i propri lasciti testamentari è fondamentale per semplificare la procedura di successione.

Se ciò non avvenisse e nascessero delle controversie tra gli eredi è sempre possibile tutelare i propri diritti facendo ricorso alla mediazione civile. Una procedura obbligatoria che permette di raggiungere un accordo stragiudiziale che ha il valore della sentenza del tribunale.

Se l’accordo fallisse sarà poi sempre possibile avviare un giudizio ordinario.

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