Tutela degli acquisti online: per la Corte UE si deve comprendere chiaramente l’acquisto

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Tutela degli acquisti online: le parole della Corte di Giustizia (causa C-400/22)

Nella causa causa C-400/22 La Corte di Giustizia UE ha stabilito un nuovo importante principio in materia di tutela degli acquisti online. Ha detto che “nel caso dei contratti a distanza conclusi mediante siti Internet, l’obbligo gravante sul professionista di garantire che il consumatore, quando inoltra il suo ordine, accetti espressamente l’obbligo di pagamento, si applica anche quando il consumatore è tenuto a pagare a tale professionista il corrispettivo a titolo oneroso solo dopo la realizzazione di un’ulteriore condizione“.

Intende dire che la “direttiva 2011/83 che impone al professionista, allorché conclude un contratto a distanza con mezzi elettronici mediante un procedimento di inoltro dell’ordine che si accompagna ad un obbligo di pagamento per il consumatore, di informare espressamente quest’ultimo di tale obbligo prima che il consumatore inoltri l’ordine, non prevede alcuna distinzione tra gli obblighi di pagamento corredati di condizioni e quelli che sono incondizionati“.

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Ovvero occorre che “il pulsante d’inoltro dell’ordine debba includere un’indicazione espressa relativa all’obbligo di pagamento connesso all’ordine o un’analoga formulazione“.

La decisione ha accolto le conclusioni dell’Avvocato generale G. Pitruzzella.

Il consumatore deve comprendere chiaramente che sta compiendo un acquisto

Questo è il significato del nuovo regime di tutela degli acquisti online: in termini meno tecnici, non è possibile aggirare l’obbligo di avvisare in modo chiaro il consumatore mettendo una qualche condizione scattata la quale si è automaticamente obbligati a pagare, bisogno che il consumatore confermi l’ordine anche dopo che la condizione si è avverata.

Il caso affrontato dalla Corte

Nel caso deciso dalla Corte la condizione consisteva nel fatto che un mandato a riscuotere dei crediti conferito ad una società, era condizionato al fatto che i crediti venissero ad esistenza. Questa condizione dipendeva dalla misura del pagamento di canoni di locazione, secondo una legge tedesca. Quindi solo se si fosse pagato un importo eccessivo la società avrebbe agito per il pagamento della somma eccessiva, altrimenti non avrebbe fatto nulla.

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Il problema era che, essendo sorti i crediti, la società ha agito ed ha chiesto il pagamento del suo compenso al cliente, ma il cliente ha contestato di non aver dato un ordine specifico.

La corte di giustizia gli ha dato ragione: occorreva un ordine specifico da inoltrare al momento dell’eseczi0ne del mandato, non basta una autorizzazione preventiva.

Al di fuori di questa vicenda complicata, l’aspetto importantissimo è che sempre il consumatore deve ricevere un avviso chiaro che in quel momento sta inoltrando un ordine di acquisto di un bene oppure di un servizio. Altrimenti l’ordine non è valido.

Come tutelarsi da acquisti online inconsapevoli?

Cosa fare se ci si trovasse in una situazione simile? Per poter tutelare i propri diritti di consumatore è sempre possibile fare ricorso a una formale diffida nei confronti del professionista per poter interrompere la prescrizione e decadenza dei propri diritti. Una diffida è anche utile a instaurare un dialogo con la controparte in modo da tentare di raggiungere un accordo stragiudiziale.

Se il tentativo di accordo dovesse fallire è possibile fare opposizione all’esecuzione attendendo dunque che sia il professionista a chiedere il pagamento e in giudizio far valere le proprie ragioni.

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