Assegno di divorzio revocabile anche se il nuovo compagno risiede all’estero (sentenza n. 13175 del 14/5/2024)

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Assegno di divorzio revocabile: la sentenza della Cassazione

La sentenza della Cassazione è qui scaricabile: Cassazione civile sentenza n. 13175 del 14 maggio 2024

La Cassazione torna nuovamente sul tema della revocabilità dell’assegno di divorzio qualora l’ex coniuge beneficiario inizi una nuova relazione con un’altra persona. A seguito della famosa pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 32198 del 2021 (qui) infatti il tema dell’assegno di divorzio revocabile è diventato sempre più materia da Tribunale per poter specificare il principio allora stabilito.

Così si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione: “in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa“.

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Questo significa che qualora l’assegno di divorzio sia stato attribuito a uno dei due ex coniugi anche o solo per fornire un contributo assistenziale (ad es. perché ha un reddito basso), allora la nascita di una nuova relazione interrompe questa necessità.

Questo assunto si basa sul principio di autoresponsabilità per cui ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte di vita, anche relazionali, e da esse ne derivano le conseguenze anche sul piano giuridico.

L’impatto della convivenza con il nuovo partner per configurare una relazione stabile e l’assegno di divorzio revocabile

Uno dei temi che si sono sviluppati dopo la sentenza delle Sezioni Unite, che anche la sentenza n. 13175 del 14 maggio 2024 ha affrontato è se la convivenza è necessaria per ritenere integrata l’esistenza di una nuova relazione.

Esiste un orientamento che si sta sempre più consolidando in seno alla Cassazione sull’assegno di divorzio revocabile che può essere riassunto come segue: la richiesta di riduzione o di revocazione dell’assegno di divorzio è fondata se è provato, anche per presunzioni, che l’ex coniuge beneficiario dell’assegno abbia instaurato una nuova relazione con un’altra persona che includa un progetto di vita comune e, quindi, che si configuri come una relazione more uxorio. Il Giudice deve quindi accertare se la relazione è tale da aver fatto sorgere tra i due nuovi partners un legame fondato sulla solidarietà, tipico e caratteristico elemento di una relazione stabile.

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La convivenza non è necessaria. Questo lo ha ricordato anche la Cassazione: “Non basta pertanto rilevare, come ha fatto il giudice di merito, che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio“.

La Cassazione ha giustificato questa decisione rilevando che la società attuale non è più statica e, pertanto, una relazione stabile può ben configurarsi “in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica“.

Il principio di diritto: la relazione a distanza può essere una relazione stabile

La motivazione della Corte di Appello che la Cassazione ha riformato è stata la seguente: “incontestato che quest’ultimo risieda in Germania mentre la B.B. risieda a Genova. Che il fatto che i due viaggino insieme o che ricevano le visite nel luogo di residenza da parte dell’altro partner non dimostra una stabile ed effettiva convivenza degli stessi, essendo tali elementi indicativi di una mera relazione a distanza“.

Invece, il principio di diritto che ha stabilito (e precisato) la Cassazione nella sua sentenza è che anche una relazione a distanza può configurare una relazione stabile fondata sulla reciproca solidarietà tra i partners.

Queste le parole della Cassazione che hanno esteso il concetto di assegno di divorzio revocabile:il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, dell’eventuale coabitazione con l’altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l’ insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale“.

Come agire in giudizio se l’ex coniuge ha una nuova relazione stabile?

Se ci si trova in una delle situazioni sopra esposte è possibile incominciare un dialogo con l’ex coniuge per poter valutare l’abbassamento o la cancellazione dell’assegno di divorzio che si versa alla luce della nuova relazione intrapresa. Così si può far valere il nuovo orientamento della Cassazione sull’assegno di divorzio revocabile. Per avviare un dialogo è sufficiente procedere con una diffida ad adempiere oppure con una negoziazione assistita familiare tra avvocati. Quest’ultimo è uno strumento molto utile e dai costi ridotti rispetto a una causa per raggiungere un accordo stragiudiziale seguendo un procedimento formale ma più libero nelle forme rispetto al giudizio.

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Infine, se qualsiasi forma di dialogo o di risoluzione stragiudiziale della controversia fosse raggiungibile con l’ex coniuge l’ultima spiaggia è quella di fare ricorso al Tribunale per la modifica della condizioni di divorzio. Un procedimento che è in generale più veloce rispetto alle altre cause civili e che viene deciso rebus sic stantibus, ovvero sulla base delle condizioni di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda.

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