Indennizzo danni da reati violenti: le richieste dell’avvocato generale della Corte UE (causa C-126/23)

Indice:

Indennizzo danni da reati violenti: un passo avanti nella causa  C-126/23 avanti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Avevo dato notizia della causa C-126/23 dove si discute sulla validità delle norme italiane (art. 11, comma 2 bis della legge n. 122 del 2016) che attribuiscono l’indennizzo ai genitori ed ai fratelli e sorelle della vittima, solo se manchino il coniuge ed i figli. Si tratta della disciplina di indennizzo danni da reati violenti prevista dal Ministero degli Interni e disponibile qui.

Avanti al tribunale di Venezia sostengo che questa limitazione sia illegittima ed il tribunale, accogliendo la mia richiesta, ha mandato gli atti alla Corte di giustizia, dove il 21 febbraio abbiamo discusso la causa

Oggi 8 maggio sono arrivate le conclusioni dell’Avvocato generale (scaricabili: conclusioni avvocato generale), per il quale la nozione di vittima non si può limitare alla sola persona che riceve l’offesa -infatti se questa muore allora nessuno sarebbe indennizzato- e che ritiene che le limitazioni poste dalla legge italiana siano contrarie alla direttiva 2004/80.

Secondo l’Avvocato generale “un sistema di indennizzo in base al quale siano estromesse delle vittime senza alcuna considerazione dell’entità dei danni da esse subiti, secondo un ordine di priorità astratto tra le diverse vittime che possono essere indennizzate, e fondato unicamente sulla natura dei legami familiari da cui sono tratte mere presunzioni quanto all’esistenza o all’entità dei danni non può dare luogo ad un «indennizzo equo ed adeguato» ai sensi dell’articolo 12,  paragrafo 2, della direttiva 2004/80″.

Infatti, aggiunge, “per quanto l’obiettivo della normativa italiana sia quello di creare un metodo semplificato per designare le vittime da indennizzare, resta il fatto che la legittima esigenza di pervenire ad un indennizzo semplice e rapido delle vittime non deve prevalere sull’obbligo di compensare, in misura adeguata, le sofferenze alle quali esse sono state esposte a causa del reato intenzionale violento che ha provocato la morte di un membro della loro famiglia“.

Ora aspettiamo la sentenza…

Articoli correlati