Tassazione del trasferimento del calciatore: si applica l’IRAP?

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La tassazione del trasferimento del calciatore lo considera come cessione immateriale di un bene?

La sezione tributaria della Cassazione con la recente sentenza del 26 febbraio 2024, n. 5068 ha affrontato un caso relativo al trasferimento di un calciatore e all’imposta che le squadre professionistiche devono scontare nel caso in cui si generi una plusvalenza dalla relativa cessione.

Lo scontro tra l’Agenzia Entrate e la squadra di calcio che aveva ricevuto la cartella di pagamento riguardava il versamento di una maggiore quota di imposta IRAP dovuta, secondo l’A.E., perchè la cessione del cd. cartellino di un giocatore deve considerarsi come un’operazione di trasferimento di un bene immateriale che, ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi e del d.lgs. 446/1997, deve essere versata nel caso si generi una plusvalenza.

Dalla parte sua, la squadra di calcio sosteneva che anzitutto non ci fosse il trasferimento di un bene. Secondo la squadra infatti, l’oggetto del trasferimento riguarda il diritto (che la società cessionaria riceve) ad  ottenere dalla società cedente la risoluzione del precedente contratto stipulato con il calciatore ed il conseguente diritto della società acquirente a stipulare un nuovo contratto con l’atleta.

La Corte rigetta però il ricorso della squadra motivando che il trasferimento di un atleta professionista configura un contratto tra le società sportiva e l’atleta il cui oggetto è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, per la durata del contratto stesso. Dunque, con la cessione del giocatore la società cessionaria acquista, con il consenso dell’atleta ceduto, proprio il diritto oggetto del contratto, e succede in tutti gli obblighi ed i diritti connessi, fermo restando che la società acquirente potrà, in base agli accordi con l’atleta, continuare il rapporto contrattuale alle medesime condizioni, ovvero regolarlo diversamente.

La cessione di un cartellino di un atleta professionista

La Cassazione non accoglie la ricostruzione della squadra di calcio e ritiene che la cessione del contratto di un calciatore configuri una cessione di un bene immateriale. Questo lo confermerebbe anche la legge 23 marzo 1981, n. 91 (in particolare l’art. 5 relativo alla cessione di contratto). Questa normativa è stata ora abrogata e sostituita dal d.lgs. 28 febbraio 2021 , n. 36.

Questa legge ha infatti abolito il c.d.vincolo sportivo“, che si configurava, per la società di calcio, come il diritto all’utilizzo esclusivo dell’atleta. Questo diritto era alienabile a terzi, distinto e separato rispetto al rapporto di lavoro che si formalizzava con l’ingaggio. Il vincolo sportivo rappresentava, quindi, il bene ceduto in occasione del trasferimento di un giocatore da una società ad un’altra, e quindi era considerato bene strumentale autonomo a fini tributari.

Inoltre, a seguito dell’emanazione della famosa sentenza Bosman (reperibile qui) i club di appartenenza dei calciatori professionisti giunti alla scadenza del contratto non avevano più diritto a percepire somme da parte della società calcistica che procedeva ad ingaggiare l’atleta.

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Per quanto riguarda invece la cessione di giocatori nel corso del rapporto (e quindi prima della scadenza del contratto), la Corte ripercorre la procedura di trasferimento:

  1. calciatore, società di provenienza e società di destinazione devono redigere per iscritto, a pena di nullità, un accordo di cessione di contratto, denominato “variazione di tesseramento per calciatori professionisti”
  2. società di provenienza e società di destinazione redigono e allegano un documento in bollo, nel quale evidenziano importo e modalità del prezzo di cessione dovuto dalla secondo alla prima;
  3. società di destinazione e calciatore redigono, infine, un altro modulo federale, con il quale concordano la misura del compenso al calciatore, quello da questo dovuto al suo procuratore, la scadenza del rapporto contrattuale, ed altre clausole accessorie.

Secondo la Cassazione, questa operazione economica rientra nello schema della cessione del contratto (art. 1406 c.c.), in quanto la società di provenienza cede alla nuova società, con il consenso del giocatore, la propria posizione contrattuale (e, in particolare, il diritto alle prestazioni sportive dell’atleta).

Il principio di diritto sancito dalla sentenza: l’IRAP si sconta per ogni trasferimento di atleti

Nel rigettare il ricorso la Corte ha quindi stabilito che la tesi della ricorrente non è accoglibile: secondo la squadra di calcio oggetto della cessione è il diritto di risoluzione anticipata del contratto, e l’operazione di trasferimento di calciatori sarebbe composta da atti tra loro distinti, e cioè, da un lato l’accordo per la risoluzione del contratto tra la società di provenienza ed il calciatore, e, dall’altro, l’accordo tra le due società per il trasferimento dell’atleta, ed infine l’accordo tra l’atleta e la nuova società. In realtà, l’oggetto del contratto tra le società sportiva e l’atleta è il diritto alla prestazione sportiva esclusiva, per la durata del contratto stesso.

Infine, la Cassazione ha sancito il seguente principio di diritto: “il trasferimento di un atleta professionista da una società sportiva ad un’altra, laddove disposto dietro corrispettivo prima della scadenza naturale del rapporto contrattuale in corso, è riconducibile allo schema della cessione del contratto, nei termini previsti dall’art. 5, comma 2, della legge n. 91/1981; esso, pertanto, dal punto di vista fiscale rappresenta un’operazione assimilabile alla cessione di un bene immateriale, suscettibile di generare una plusvalenza e, dunque, rilevante ai fini IRAP“. Pertanto la tassazione del trasferimento del calciatore è stata legittimamente sottoposta all’IRAP. 

L’imposta sul trasferimento di un bene immateriale

L’imposta regionale sulle attività produttive (appunto la cd. IRAP) è un’imposta indiretta che grava sul valore aggiunto prodotto dalle imprese e sulle attività professionali esercitate sul territorio nazionale.

La disciplina fondamentale si trova nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e nel decreto legislativo n. 446/1997. La base imponibile per il contribuente si compone dei ricavi, compensi, proventi di gestione e incrementi di valore, mentre le aliquote sono stabilite dalle singole regioni (ad es., quella della Regione Veneto è pari al 3,90%). La finalità principale dell’IRAP è finanziare gli enti locali, contribuendo al sostentamento delle spese regionali e locali per la fornitura di servizi pubblici e l’implementazione di politiche economiche e sociali.

Nel caso di trasferimento di beni immateriali, la base imponibile dell’IRAP è calcolata considerando il valore del bene trasferito al momento della cessione. Questo valore può essere determinato sulla base del prezzo di vendita concordato tra le parti o, in assenza di un prezzo di mercato, può essere valutato in base a criteri oggettivi come il valore di mercato del bene o il suo costo di produzione. È importante notare che nel caso di trasferimento di beni immateriali, la legge prevede specifiche modalità di calcolo della base imponibile al fine di garantire una valutazione accurata e equa del valore del bene trasferito, tenendo conto di tutte le variabili rilevanti per la determinazione del reddito imponibile.

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