Donazioni esentasse? La recente sentenza n. 7442 del 20/3/2024

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Donazioni esentasse: distinzione tra vari tipi di donazioni

La Cassazione che ha affrontato il tema di quali tipologie di donazioni sono escluse dal pagamento dell’imposta di registro prevista secondo il Testo unico sull’imposta di registro del 26 aprile 1986 n. 131 e del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) ha definito le diverse tipologie di donazioni dal profilo tributaristico:

  • donazioni dirette” o “formali”: sono quelle stipulate avanti un pubblico ufficiale (notaio) in forma pubblica
  • “donazioni indirette“: sono quelle che derivano dalla stipula di un atto giuridico diverso dalla donazione ma che produce effetti analoghi (ad es. l’adempimento di un debito altrui; la rinuncia ad un diritto;  la delega ad operare su un conto corrente bancario senza obbligo di rendiconto; il contratto a favore di un terzo; l’accollo di un debito altrui etc…)
  • “donazioni informali“: consistono invece nello svolgimento di un’attività materiale (ad es. il trasferimento di denaro o di strumenti finanziari che si attui consegnando fisicamente del denaro contante al donatario – o impartendo un ordine di bonifico bancario o cointestando un conto corrente bancario) o in un comportamento consapevolmente omissivo (ad es. quello di lasciare decorrere un termine di prescrizione o di usucapione) con la conseguenza, anche in questo caso, della diminuzione del patrimonio del soggetto dante causa e l’aumento del patrimonio del soggetto beneficiario.

La distinzione tra queste diverse tipologie di donazioni è utile a comprendere perchè la Cassazione abbia stabilito di eliminare la tassazione che sarebbe altrimenti dovuta anche per le cd. donazioni informali.

La sentenza in commento ha criticato la circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate l’11 agosto 2015, n. 30/E per cui tutte le forme di donazione avrebbero dovuto scontare l’imposta prevista indicando che: “tale opinione appare imprecisa e incompleta: essa, infatti, sembra evocare (e presupporre) un (invero, inesistente) generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione perché non formati per iscritto“.

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L’esenzione delle donazioni “informali”: c’è un obbligo di registrazione?

La Cassazione si sofferma poi nello spiegare la differenza tra le donazioni indirette in presenza di “atti soggetti a registrazione” e quelle che invece non risultano da atti di questo tipo.

La differenza è fondamentale e riguarda l'”utilizzo” degli atti: gli atti soggetti a registrazione devono pagare l’imposta di registro per essere validi e legalmente riconosciuti. Tuttavia, ci sono anche atti che non sono soggetti a registrazione (ad es. appunto le donazioni tra parenti, entro certi limiti di valore).

Un aspetto importante è quello delle citazioni successive. Se un atto soggetto a registrazione viene utilizzato in un altro atto o viene citato, non si deve pagare nuovamente l’imposta di registro per l’atto citato, a meno che non vi sia una modifica sostanziale. Ad es., se un contratto di compravendita immobiliare viene citato in un contratto di mutuo ipotecario, l’imposta di registro dovuta per il contratto di compravendita non deve essere pagata di nuovo nel contratto di mutuo, poiché si tratta di un riferimento al contratto precedente. Se invece l’imposta non è stata pagata per l’atto citato allora dovrà essere pagata al momento del suo “utilizzo”.

La Cassazione riprende questa distinzione arrivando alla seguente conclusione: non esiste alcun obbligo di procedere alla registrazione di una donazione indiretta “risultante” “da atti soggetti alla registrazione”.

L’Agenzia delle Entrate potrà poi -eventualmente- verificare se è dovuta un’imposta in base ai seguenti due requisiti:

  1. quando l’esistenza della liberalità indiretta risulti da dichiarazioni rese dall’ interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento di tributi;
  2. quando le liberalità abbiano determinato, da sole o unitamente a quelle già effettuate nei confronti del medesimo beneficiario, un incremento patrimoniale superiore all’importo di 350 milioni di lire

Leggi anche: L’opposizione alle donazioni ex art. 563 c.c. Cass. 27/9/2023, n. 27431

Le conclusioni sulla tassazione delle donazioni informali

La Cassazione ha dunque concluso stabilendo che:

  1. quanto alle donazioni informali (e alle donazioni indirette non “risultanti” – anche in via di enunciazione – “da atti soggetti alla registrazione”) non ricorre il presupposto per la loro sottoposizione a tassazione
  2. quanto alle donazioni indirette “risultanti” (anche in via di enunciazione) “da atti soggetti alla registrazione”  i contribuenti non siano messi al cospetto di un ineludibile obbligo di sottoporle a tassazione, bensì sia loro offerta una “opportunità” di sottoposizione a tassazione delle donazioni indirette con riguardo all’evenienza che donante e donatario si trovino a doversi riferire a uno spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato a tassazione, nel contesto di un procedimento (tipico è il caso di una verifica circa la capacità reddituale espressa nell’effettuazione di un incremento patrimoniale, quale l’acquisto di un bene immobile) finalizzato all’accertamento di altri tributi la cui maggiore entità, rispetto all’ imposta sulle donazioni, “solleciti” il contribuente sotto accertamento di “confessare” la donazione, scontando il relativo carico fiscale, piuttosto che subire il maggior esborso che deriverebbe dalla mancata “confessione” della donazione

Quanto al punto 2), infatti, la Cassazione precisa che la scelta di sottoporre a registrazione un atto soggetto a registrazione riguardante una donazione indiretta non comporta alcuna violazione di legge in caso di mancata registrazione ma solo un aggravamento dell’imposta che sarà dunque maggiore se la registrazione è effettuata immediatamente e più alta se effettuata successivamente.

Leggi anche: Successioni e donazioni in vita

Tutelare i propri diritti

Spesso si fanno delle liberalità ma non si conoscono le conseguenze fiscali. Vorrei lasciare a mio nipote un tesoretto per potersi comprare la prima macchina, per farsi una vacanza o per pagarsi gli studi, ma se gli faccio un bonifico questo poi viene tassato? Nonostante le parole chiave della Cassazione un certo grado di incertezza rimane nel compiere determinate operazioni.

E’ quindi importante fare ricorso al parere di un professionista se si ritiene di avere dubbi su una determinata operazione e per fare in modo di ottenere il proprio risultato ottemperando alla legge in vigore.

D’altronde ce lo spiega la Cassazione: alcune donazioni esentasse sono legittime.

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