Servitù di parcheggio: la Cassazione ne conferma l’ammissibilità

Indice:

Cosa significa servitù di parcheggio?

Di “servitù” abbiamo parlato molto in precedenti articoli: qui su cosa è una servitù, qui sulla servitù di veduta, qui sulla servitù ad uso pubblico. In generale per servitù si intende un “peso” (cioè un obbligo) che viene imposto su un fondo a favore di un altro fondo: questa è la definizione che fornisce l’art. 1027 c.c.

In precedenza si discuteva sulla possibilità di configurare una servitù di parcheggio intesa come la possibilità che il proprietario di un determinato terreno potesse cedere a titolo di servitù un posto auto ad un altro soggetto. Ora le Sezioni Unite della Cassazione hanno composto questo dibattito affermando definitivamente che è possibile configurare una servitù di parcheggio purché si rispettino alcune indicazioni.

Una servitù di parcheggio potrebbe infatti tornare utile per un’azienda per il carico/scarico merci vicino ai propri stabilimenti ma sulla proprietà altrui oppure potrebbe essere utile a fini agricoli per poter parcheggiare il trattore sulla proprietà del vicino per poter accedere più facilmente al proprio terreno. Il riconoscimento della sua ammissibilità comporta quindi la certezza del suo uso.

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Quali condizioni per l’ammissibilità della servitù di parcheggio?

Le Sezioni Unite della Cassazione ripercorrono le varie posizioni sul tema che si scontravano in precedenza arrivando a una definizione definitiva dei requisiti necessari affinché si possa configurare correttamente una servitù di parcheggio:

  1. Questa è la più importante e riguarda la necessità che si configuri un vantaggio effettivo (cd. utilitas): si deve configurare un’effettiva utilità legata al fondo a favore di chi usufruisce del parcheggio. In altre parole ciò significa che non deve essere solo un vantaggio personale (es. parcheggio in una zona tranquilla), ma tale vantaggio deve riguardare la proprietà di colui che usufruisce della servitù, ad es. parcheggio vicino a dove abito

Gli altri requisiti sono gli stessi che vengono richiesti per ogni servitù, ovvero:

  1. L’immediatezza: nel senso che il titolare del fondo dominante debba potersi avvalere della servitù senza la collaborazione di altri soggetti
  2. La vicinanza: per essere veramente utile l’area parcheggio non deve essere lontana dal fondo dominante
  3. L’inerenza al fondo servente: il diritto deve essere opponibile a tutti coloro che vantino diritti sul fondo servente potenzialmente in conflitto con la servitù
  4. L’inerenza al fondo dominante: l’utilizzo del parcheggio deve essere, nel contempo, godimento della proprietà del fondo dominante, secondo la sua destinazione

In questo senso è dunque ora possibile istituire delle servitù di parcheggio: ad es. in un condominio, per il carico/scarico aziendale o per il lavoro agricolo. Le possibilità sono infinite e lasciate alla libertà negoziale delle persone.

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Inoltre, questa procedura permette di raggiungere un accordo che ha lo stesso valore di una sentenza del tribunale.

Se questo accordo non fosse però possibile o le altre parti non volessero partecipare alla mediazione questa sarà comunque utile per il successivo giudizio civile in quanto il comportamento viene valutato al fine di condannare al pagamento delle spese di giudizio.

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